Esami superati in università telematiche

(delibera di massima della Commissione crediti e opzioni - seduta del 2 luglio 2019)

Nel caso di trasferimenti da altra sede o di immatricolazioni con abbreviazione di carriera e solo qualora il corso di studio di provenienza sia afferente alla STESSA classe di laurea di quello rispettivamente di arrivo o di nuova immatricolazione, la Commissione, a parità di settore scientifico-disciplinare, delibera di riconoscere gli esami compatibili con l’ordinamento del corso di studio prescelto non oltre la misura massima del 50% dei crediti previsti, su di esso, dai singoli insegnamenti.

Contestualmente, la Commissione adotta la linea del “non riconoscimento” nel caso di esami superati presso università telematiche in corsi di studio di classe di laurea DIVERSA rispetto a quella del corso di arrivo o di nuova immatricolazione.

Nel caso di esami superati in altra sede con la formula del “corso singolo” devono intendersi valide le stesse indicazioni, a patto che tale corso singolo non venga seguito contemporaneamente all’iscrizione a uno dei corsi di studio di questo Dipartimento, nel qual caso il riconoscimento potrà essere accordato, sempre nella percentuale massima già descritta, solo per gli esami di insegnamenti complementari.

Resta inteso, in tutti i casi e nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 (articolo 3, comma 9), che la quota massima del 50% dei crediti sarà riconosciuta solo se il corso telematico di provenienza risulterà accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.