Obsolescenza degli esami

La Commissione crediti e opzioni, in sede di riconoscimento crediti, si riserva di considerare il principio dell’obsolescenza nel caso di esami di diritto positivo superati oltre dieci anni solari prima del momento della valutazione.

La regola prevede un margine di elasticità in alcuni casi:

  1. quando lo studente, nel corso di studio di arrivo, è comunque tenuto a sostenere secondi esami della stessa materia (ad esempio, Diritto costituzionale II a fronte di un esame di Diritto costituzionale potenzialmente obsoleto e che in questo caso, quindi, verrebbe comunque riconosciuto) o esami di insegnamenti d'area strettamente "collegati" con quello in teoria non più valido [ad esempio, Diritto civile I (Famiglia e successioni) e Diritto civile II (Obbligazioni e contratti) a fronte di un esame di Istituzioni di diritto privato potenzialmente obsoleto e che in questo caso, quindi, verrebbe riconosciuto];
  2. quando lo studente, nel corso di studio di arrivo, è comunque tenuto a sostenere un esame integrativo dell'insegnamento il cui precedente esame sia potenzialmente obsoleto;
  3. quando la professione dello studente, se lavoratore, venga ritenuta dalla Commissione crediti e opzioni sufficiente per evincere, nella materia in cui è stato superato l'esame potenzialmente obsoleto, un successivo aggiornamento dei contenuti.