Prima della partenza

Regole per la compilazione del Learning Agreement

Sotto la guida del Coordinatore, ogni studente, dopo l’assegnazione della destinazione e prima alla partenza, redige un piano di studi individuale e stipula un vero e proprio contratto (Learning Agreement) che gli assicura il riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero. Non è necessario contattare i titolari dei singoli insegnamenti inseriti nel Learning Agreement. Ulteriori dettagliate informazioni sugli adempimenti cui provvedere prima della partenza sono reperibili alla pagina dedicata del sito di Ateneo.

Al fine di predisporre il Learning Agreement, spetta anzitutto allo studente l’individuazione dei corsi offerti presso la sede partner e compatibili con il proprio piano di studi. Nei casi di soggiorni della durata di un solo semestre, occorre prestare attenzione al semestre di attivazione dei singoli insegnamenti.

Nella compilazione del Learning Agreement si raccomanda il rispetto delle seguenti regole:

I. Insegnamenti obbligatori

Un ristretto elenco di insegnamenti obbligatori deve essere integralmente sostenuto in Italia. Tali esami non possono dunque essere inseriti nel Learning Agreement. Esami con eventuale corrispondenza tematica sostenuti all’estero potranno essere oggetto di riconoscimento come esami opzionali (ovvero nell’ammontare di crediti spendibili tra le “Attività a scelta libera dello studente”).

Al di fuori di tale elenco tutti i corsi inseriti nel piano di studi, inclusi quelli obbligatori, possono essere inseriti nel Learning Agreement e sostituiti da esami superati all’estero, nel rispetto delle regole seguenti.

II. Crediti

L’ammontare dei crediti ottenuti all’estero deve essere non inferiore alla somma dei crediti degli esami per i quali si richiede l’equivalenza.

Ad esempio, per ottenere l’equivalenza degli insegnamenti di Sistemi giuridici comparati (9ECTS), di Diritto internazionale (12ECTS) e di un insegnamento opzionale (6ECTS) occorre inserire nella Table A del Learning Agreement insegnamenti per un ammontare di crediti pari o superiore alla somma di 27ECTS.

Non è necessaria la corrispondenza del numero di esami.
Nell’esempio appena riportato, dunque, potranno essere inseriti due, quattro o cinque insegnamenti presso la sede ospitante, purché la somma dei relativi ECTS non sia inferiore a 27.

Il riconoscimento di crediti ed esami richiede l’effettivo superamento degli esami inseriti nel Learning Agreement, comprovato nel Transcript of Records (ToC, vedi sezione “Durante il soggiorno”). Il mancato superamento di un esame preclude il riconoscimento solo del relativo ammontare di crediti.

III. Superamento degli esami

Gli insegnamenti obbligatori possono essere riconosciuti a seguito del superamento presso l’Ateneo ospitante di esami afferenti allo stesso settore disciplinare (non è necessaria l’identità di denominazione)

Ad esempio Sistemi giuridici comparati/Derecho comparado/Comparative legal system; oppure, Diritto dell’Unione europea/EU Constitutional Law/Droit de l'Union européenne.

Per quanto riguarda la corrispondenza dei crediti, si applica una tolleranza di 3ECTS sul singolo esame

Ad esempio, per ottenere il riconoscimento dell’insegnamento di Sistemi giuridici comparati (9ECTS) occorre ottenere almeno 6ECTS in materie giuridico-comparatistiche; è possibile sommare i crediti di più insegnamenti (es. Comparative Legal System 4ECTS + Comparative Constitutional Law 3ECTS)

Qualora lo studente benefici di questa tolleranza, dovrà “recuperare” i crediti mancanti sul totale, al fine di rispettare la regola di cui al punto II.

Esempio: qualora nella Table B del Learning Agreement compaiano gli insegnamenti di Sistemi giuridici Comparati (9ECTS), Diritto internazionale (12ECTS) e un insegnamento opzionale (6ECTS) - totale 27 ECTS - e qualora si applichi la tolleranza di 2ECTS per Sistemi giuridici comparati  (come nell’esempio appena riportato), occorrerà superare ulteriori esami per almeno 20ECTS, al fine di raggiungere l’ammontare minimo di 27ECTS.

L’insegnamento di Diritto internazionale (12 crediti) può essere riconosciuto solo a seguito del superamento di esami che comprendano sia una componente di Diritto internazionale pubblico che una componente di Diritto internazionale privato. Per ulteriori informazioni sul punto contattare il Coordinatore.

IV. Esami opzionali

I crediti corrispondenti agli esami opzionali presenti nel piano di studi (“Attività a scelta libera”) possono essere riconosciuti a prescindere dalla corrispondenza tematica con gli insegnamenti già inseriti nei piani individuali. Inoltre, non è necessaria la presenza nell’offerta formativa del nostro Dipartimento di un insegnamento opzionale che abbia corrispondenza tematica con l’insegnamento prescelto presso la sede ospitante

Nell’esempio sopra riportato i 6ECTS corrispondenti all’insegnamento opzionale possono essere riconosciuti anche a seguito del superamento di esami non presenti nella nostra offerta formativa (es. EU competition law; Derecho penal informatico... ecc.) e indipendentemente dal fatto che lo studente abbia già effettuato la scelta degli insegnamenti opzionali nel piano di studi.

Il Learning Agreement, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso al Coordinatore di Dipartimento per approvazione e sottoscrizione. In seguito, il Learning Agreement deve essere trasmesso al Coordinatore della sede ospitante (si rinvia nuovamente alla pagina dedicata del sito di Ateneo).

Scadenze per la compilazione e l’invio del Learning Agreement alla sede ospitante

Le scadenze per l’invio del Learning Agreement variano a seconda delle regole interne stabilite da ciascuna sede ospitante. È pertanto compito di ciascuna candidata e ciascun candidato acquisire autonomamente informazioni su tali scadenze (visitando le apposite pagine web e/o contattando il Coordinatore della sede ospitante) per evitare inopportuni ritardi.

Va altresì tenuto presente che le scadenze variano in ragione del semestre di partenza (ad es., per gli studenti Incoming, l’Università di Ferrara ha stabilito le scadenze del 15 luglio per i soggiorni che iniziano nel primo semestre e del 1 dicembre per i soggiorni che iniziano nel secondo semestre; tali scadenze sono meramente esemplificative e possono non coincidere con quelle stabilite dalle sedi ospitanti).

In ogni caso, il Learning Agreement va inoltrato solo dopo aver confermato l’accettazione della destinazione, dopo aver ricevuto comunicazione di accettazione dalla sede ospitante a seguito della nomination da parte dell’Università di Ferrara e dopo aver completato le procedure di registrazione indicate dalla sede ospitante stessa.

 

Per eventuali informazioni sulle soluzioni di alloggio disponibili presso la sede ospitante, occorre rivolgersi al Coordinatore della sede medesima.