Formazione per l'insegnamento

N.B: questa pagina e le informazioni in essa contenute sono in fase di aggiornamento.

Il D.lgs 59/17 ha disciplinato il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, così da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione.

Attenzione: di recente una norma ha modificato il sistema dell'accesso all'insegnamento (Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36). Questa modifica prevede, tra l’altro, l'istituzione di percorsi abilitanti per i docenti degli Istituti Superiori strutturati su 60 CFU/CFA, percorso che sostituirà il conseguimento dei 24 CFU, che potranno tuttavia essere ancora riconosciuti se maturati entro il 31 ottobre 2022.

Cosa prevede la nuova riforma

In attesa del DPCM che dovrebbe regolare:

  • la nuova offerta formativa corrispondente a 60 CFU, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore
  • il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità
  • la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
  • le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e orale

Nell’ambito dei 60 CFU è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Il decreto stabilirà i criteri per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

24 cfu - Aggiornamenti importanti

N.B: La legge 29 giugno 2022, n. 79, conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante il completamento di un percorso di 60 CFU/CFA, che sostituisce il percorso di acquisizione 24 CFU, erogato dagli Atenei. La normativa ha previsto la definizione dei requisiti e delle modalità organizzative per l'accesso al percorso 60 CFU attraverso l'emanazione dei relativi Decreti attuativi che, a tutt'oggi, il Ministero non ha ancora provveduto a pubblicare. Si rimane in attesa di indicazioni normative. 

Ai fini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi.

In base all'art. 18-bis (Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo), fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.

Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Classi di concorso accessibili

Riportiamo alcune delle classi di concorso accessibili con una laurea magistrale in Biotecnologie per la Medicina traslazionale. Per ciascuna classe, identificata dalla lettera A e da un numero, sono indicati ulteriori requisiti disciplinari, da maturare con cfu in determinati ambiti disciplinari.

Classi di concorso per: LM 9-Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche:

  • A-15 (ex A002 A040 ) - Discipline sanitarie : purché il piano di studi abbia compreso almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare MED, di cui almeno 12 in MED/34, almeno 24 in MED/42, almeno 12 in MED/45;
  • A-28 (ex A059 ) - Matematica e scienze : detta laurea, conseguita dall'a.a. 2019/2020, è titolo di accesso purché il piano di studi, fra laurea triennale e laurea magistrale, abbia previsto almeno 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECSS/01;
  • A-50 (ex A060 ) - Scienze naturali, chimiche e biologiche : Con almeno 12 CFU in settori GEO e con almeno 12 CFU in settori BIO/01 -11 o 18 o 19.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina https://www.classidiconcorso.it/titoli-di-studio/LM00900/lm-9-biotecnologie-mediche-veterinarie-e-farmaceutiche.html .