Relatore, Correlatore e Controrelatore
Relatore
Il Relatore è individuato nelle seguenti figure dell’Ateneo:
- Professore di ruolo;
- Ricercatore;
- Professore in anno sabbatico;
- Professore supplente o a contratto;
- Eminente studioso.
Il Relatore che, in un determinato anno accademico, cessa dal proprio ruolo di docente può mantenere la nomina di Relatore, fino alla conclusione della sessione straordinaria dell’anno accademico di cessazione dal servizio (Marzo).
L’approvazione della tesi spetta esclusivamente al Primo Relatore che opera nella propria area web riservata. Per i corsi di studio inter ateneo, il Relatore può essere individuato nelle medesime figure dell’Ateneo partner.
Secondo Relator
Il Secondo Relatore può non rientrare tra le figure del comma 1, ma, previa approvazione del Primo Relatore, può essere designato un docente di altro Ateneo, italiano o straniero, o una figura esterna con particolare competenza.
Inoltre, previa approvazione del Coordinatore del corso di studio (MODULO SECONDO RELATORE ESTERNO), come secondo relatore, può essere individuato un docente di altro Ateneo italiano o straniero o una figura esterna con particolare competenza; e, in questo caso, il primo relatore deve comunque essere individuato tra le figure sopra indicate.
Correlatore
Il Correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore/Secondo Relatore durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale e viene indicato dal/dai Relatore/i. È un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell’argomento della tesi prescelta. Il suo nome può comparire sul frontespizio dell’elaborato finale. Le strutture didattiche competenti possono prevedere l’obbligatorietà della figura del Correlatore in tutti o in alcuni corsi di studio loro afferenti.
Controrelatore
Le strutture didattiche competenti possono prevedere la presenza per ogni tesi/dissertazione finale, di un Controrelatore che viene nominato dalla struttura didattica stessa. La sua funzione è essenzialmente quella di acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale e valutare il contributo personale del candidato nella preparazione dell’elaborato.
Articolo 39 - Commissione prova finale
- La Commissione della prova finale è nominata dal Direttore del dipartimento.
- La Commissione di prova finale per il conseguimento della laurea è composta da almeno cinque membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno tre responsabili di insegnamenti del corso di studio.
- La Commissione di prova finale per il conseguimento della laurea magistrale è composta da almeno sette membri, fino ad un massimo di undici, di cui almeno cinque responsabili di insegnamenti del corso di studio.
- Possono far parte della Commissione, in sovrannumero, Professori di altre Università, italiane o straniere, o altri membri esterni con particolari competenze che siano stati nominati secondi relatori o correlatori. Nel ruolo di secondi relatori, hanno diritto di voto limitatamente al proprio laureando.
- Dalle presenti disposizioni sono escluse le lauree abilitanti, in quanto regolamentate da normative ministeriali.