Riconoscimento crediti da attività extra-universitaria
Il Regolamento Studenti prevede che "le strutture didattiche possano riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso".
Secondo la scheda SUA dei singoli corsi di laurea del Dipartimento , per le conoscenze e le attività professionali pregresse, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 240/2010, è possibile il riconoscimento di un numero massimo di 12 crediti.
A livello di Dipartimento sono stati deliberati inoltre i seguenti riconoscimenti:
- Riconoscimento per certificazioni linguistiche internazionali (revisione del 12/11/2021)
- Riconoscimento crediti per tirocini curriculari
Non vengono riconosciute certificazioni relative a competenze informatiche (es.: ECDL).
Il meccanismo di accredito deciso dal Dipartimento mira a soddisfare esigenze tra loro necessariamente complementari:
- salvaguardare la serietà e la qualità formativa del suddetto Corso di laurea (il che impone ad un Dipartimento che non voglia tradire la propria funzione, di negare un riconoscimento generalizzato ed eccessivo di crediti per esperienze didattiche non accademiche);
- valorizzare nella giusta misura acquisizioni teoriche ed esperienze professionali omogenee alle finalità didattiche e formative del medesimo Corso di laurea.
NB: A partire dal 1° novembre 2011, il voto attribuito agli esami convalidati pienamente (quindi non in maniera parziale) da attività extrauniversitaria è pari alla media degli esami sostenuti dallo studente (o convalidati) nel suo corso di laurea di iscrizione fino al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso in cui lo studente presenti l’istanza di riconoscimento quando non abbia ancora superato esami il voto attribuito d’ufficio al riconoscimento sarà 18/30: si consiglia quindi di presentare l'istanza non precedentemente al superamento dei primi esami.