Riconoscimento crediti da attività extra-universitaria
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento studentesse e studenti, previa istanza dello studente alla Commissione crediti e opzioni è previsto il riconoscimento dei seguenti certificati linguistici, stabiliti dall’Ateneo: Oxford Test of English (B1), Oxford Test of English (B2), PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate), CAE (Advanced), CPE (Proficiency), TRINITY (GESE), TRINITY (ISE), TOEFL iBT, IELTS, PEARSON English International Certificate.
Il riconoscimento, solo nel caso in cui le sopracitate certificazioni siano state conseguite non oltre il terzo anno solare precedente all’istanza, verrà attribuito per 3 crediti su 6 dell’esame di Lingua inglese giuridica, con necessità di esame integrativo per la parte restante di crediti (programma da concordare con il/la docente titolare dell’insegnamento). Il voto finale dell’esame, a copertura di tutti i crediti previsti, dovrà corrispondere alla media ponderata tra il voto attribuito per la certificazione linguistica secondo i parametri indicati dall’Ateneo e il voto riportato nell’esame integrativo. Rimane nella discrezionalità della Commissione crediti e opzioni il riconoscimento di ulteriori certificazioni di lingua inglese rispetto a quelle sopracitate: in tal caso, condizione necessaria per il possibile riconoscimento è che la certificazione, che dovrà essere almeno di livello B1 e rilasciata da enti accreditati, sia stata conseguita non oltre il terzo anno solare precedente all’istanza e metta in evidenza il superamento di un esame finale. È previsto solo il riconoscimento di certificati relativi alla lingua inglese (delibere del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, sedute del 28 giugno e 7 novembre 2023].
Non si procede al riconoscimento di certificazioni informatiche.
Per il riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, il limite massimo di crediti riconoscibili, in caso di istanza da parte dello studente, è pari a 48 (Regolamento studentesse e studenti di ateneo, articolo 10 – comma 6). Le attività in questione, per essere riconosciute dalla Commissione crediti e opzioni, dovranno essere da essa ritenute compatibili con i contenuti del CdS.